Pagare l'imposta di soggiorno

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Devi pagare l'imposta di soggiorno, dovuta per il pernottamento sul territorio comunale, direttamente ai soggetti gestori delle strutture turistiche

A chi è rivolto

Chiunque pernotti sul territorio comunale, presso strutture turistico-ricettive o immobili destinati a locazione breve.

Descrizione

L’imposta di soggiorno, chiamata anche tassa di soggiorno, è un’imposta applicata su chi soggiorna in strutture ricettive alberghiere o extra-alberghiere, nel Comune di Capo di Ponte, fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

Per maggiori informazioni consulta il testo completo del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno

Come fare

Paghi l'imposta direttamente al soggetto gestore della struttura (albergo, ostello, casa vacanze o altro).

Cosa serve

Non sono necessari documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelle di cui il soggetto gestore dispone.

Cosa si ottiene

Il versamento della somma al soggetto gestore estingue l'obbligazione nei confronti dell'amministrazione.

Tempi e scadenze

Il pagamento avviene al termine del soggiorno sul territorio del comune.

Quanto costa

Le tariffe sono stabilite annualmente dall'amministrazione. Puoi consultare quelle in vigore all'interno della pagina dedicata alle tariffe dell'imposta di soggiorno oppure sul portale ministeriale dedicato alla fiscalità regionale e comunale: dopo avere effettuato l'accesso, seleziona il Comune nel menù a tendina, poi l'anno di riferimento e il tipo di tributo.

Accedi al servizio

Il pagamento avviene direttamente presso le strutture turistico-alberghiere.

Casi particolari

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

  • i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  • il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
  • le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. 104/92;
  • il personale dipendente della struttura ricettiva.

Condizioni di servizio

Contatti

Unità Organizzativa Responsabile

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
29 gennaio 2025