Il proprietario presenta la dichiarazione corredata dalla perizia, redatta da un Tecnico abilitato, accertante l’inagibilità o inabitabilità, per la verifica da parte dell’Ufficio Tecnico comunale. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara altresì di essere in possesso di una perizia, in data antecedente o contestuale alla presentazione della dichiarazione, accertante l’inagibilità o inabitabilità come sopra specificata, redatta da un Tecnico abilitato, la quale deve essere esibita in originale su richiesta dell’ufficio preposto che potrà attivarsi in qualsiasi momento per verificare la veridicità della dichiarazione resa.
Il sottoscrittore della dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di falsità in atti e del fatto che l’Amministrazione, ai sensi del citato Testo Unico, si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte.
La dichiarazione di inagibilità è un'autocertificazione per cui i suoi effetti sull'imposta decorrono dalla data di presentazione agli uffici comunali.
Il soggetto che intende avvalersi dell'agevolazione provvede il 30 giugno successivo alla presentazione della denuncia di varazione IMU