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Dichiarazioni di morte e di nascita

DICHIARAZIONE DI MORTE

La dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficio di Stato Civile da un familiare o da una persona incaricata, entro 24 ore dal decesso, per ottenere il permesso di seppellimento.

Riguarda tutte le persone decedute nel Comune.

Documenti da presentare:

  • certificato medico attestante il decesso;
  • documento d'identità valido del dichiarante, se non residente nel Comune;
  • scheda ISTAT compilata dal medico in maniera leggibile;
  • certificato necroscopico;
  • nulla osta dell’Autorità Giudiziaria in caso di morte accidentale o sospetta.

In caso di non residenza nel Comune, i dati del defunto vengono accertati d'ufficio prima di procedere. Per altri casi particolari (ad es. morti fuori dal territorio del Comune di Capo di Ponte, persone non identificate o non identificabili, morte presunta, morte violenta, stranieri non residenti, ecc.) l'Ufficio adotta procedure specifiche.

DICHIARAZIONE DI NASCITA

La dichiarazione di nascita è un atto dovuto alla nascita di un bambino per fargli acquisire identità personale e tutti i diritti civili riconosciuti dall’Ordinamento giuridico.

Se i genitori del bambino sono coniugati tra loro, essa dev’essere resa, senza necessità di testimoni:
- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.

Se i genitori del bambino non sono coniugati tra loro, essa dev’essere presentata:
- da entrambi i genitori, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.

I genitori cittadini stranieri non residenti in Italia possono rendere la dichiarazione di nascita solo nel Comune dove è avvenuta la nascita del bambino.

Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo' essere costituito da un solo nome o da piu' nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o piu' nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello Stato Civile e dall'ufficiale di Anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.

Documenti da presentare:

  • documento di identità valido dei genitori, se non residenti nel Comune;
  • l'attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale ove è avvenuta la nascita.

I genitori cittadini comunitari, se non residenti nel Comune, possono esibire la carta di identità italiana o quella rilasciata dal proprio Paese d’origine.

I genitori cittadini stranieri non residenti in Italia, devono esibire il passaporto. Si ricorda che con Circolare n.19/2009 del Ministero dell’Interno è stato disposto che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».

Si ricorda il diritto della madre di non essere nominata. In ospedale ogni donna ha il diritto di esprimere la propria volontà di non riconoscere il neonato ed ha diritto alla riservatezza sulla propria identità. Nessun atto dello Stato Civile riporterà le sue generalità.

La comunicazione dell'avvenuta nascita all'Ufficio Anagrafe competente per l'iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente avverrà a cura dell'Ufficio dello Stato Civile. N.B. : Se i genitori non risiedono entrambi nello stesso Comune, l'iscrizione avverrà nel Comune di residenza della madre. L’ufficio Anagrafe provvede a comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate i dati del neonato per il rilascio del codice fiscale, che arriverà tramite il servizio postale direttamente all'indirizzo di residenza

 

Informazioni

Modalità di avvio:

Istanza di parte